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Studio Commercialista Campo
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ANATOCISMO
CHE COS’È L’ANATOCISMO?
Con il termine anatocismo (dal greco anà – di nuovo, e tokòs – interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi).
Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti “composti”. Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.
Fino al 1999 gli interessi a debito su un conto corrente venivano addebitati trimestralmente, mentre quelli a credito addebitati annualmente, cioè al 31/12 di ogni anno. Ciò significa che nella successiva chiusura trimestrale, i nuovi interessi sono stati calcolati non solo sul capitale prestato ma anche sugli interessi precedentemente contabilizzati.
CONTRATTI STIPULATI PRIMA E DOPO IL 22 APRILE 2000
La capitalizzazione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria per effetto dell’art. 25 D. Lgs. 342/1999 e della delibera CICR 9 febbraio 2000. Ne consegue che le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art. 3), stipulati dal 22 aprile 2000 in poi, data di entrata in vigore di tali norme, sono valide ed efficaci purché in ogni singolo contratto:
1) sia stabilita per ambedue le parti la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
2) sia specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede a capitalizzazione degli interessi;
3) sia indicato il Tan (tasso annuale nominale) applicato agli interessi creditori e debitori;
4) sia indicato il Tae (tasso annuo effettivo), vale a dire l’effettivo tasso di interessi creditori e debitori, comprensivo della capitalizzazione degli interessi annuali alle periodicità previste in contratto;
5) vi sia la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte del cliente, segnalando che sulla specificità dell’approvazione vale quanto affermato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie, di cui all’art. 1341 comma 2 c.c.
Solo quando sono rispettate tutte le predette condizioni formali e sostanziali non vi è nullità delle clausole anatocistiche preventive, stipulate dal 22 aprile 2000 in poi.
N.B. Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22 aprile 2000, invece, sono sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.).
Ne consegue che:
se avete stipulato un contratto con la Vostra banca prima del 22 aprile 2000 è probabile che il Vostro contratto sia viziato da anatocismo; potete in tal caso richiedere alla Vostra banca la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando, vediamo un esempio di calcolo dell’interesse semplice su un finanziamento di € 100.000 per un anno (tasso 10%):
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Il totale degli interessi passivi, su un periodo di 364 giorni, ammonta a € 9.972,60.
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Vediamo ora, nello stesso esempio, il calcolo dell’interesse composto con capitalizzazione trimestrale (anatocismo):
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Il totale degli interessi passivi, su un periodo di 364 giorni, ammonta a € 10.351,76.
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Gli interessi vengono conteggiati dalla Banca ogni trimestre, esposti come “voce” nell’estratto conto, per finire sommati al saldo debitore finale.
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Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta altri interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, finché permane il debito.
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La differenza è pari a € 379,16: è dunque facile immaginare cosa possa succedere in 15 anni con capitalizzazione trimestrale in presenza di anatocismo:
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calcolo con nessuna capitalizzazione degli interessi maturati in 15 anni: € 160.082,19
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calcolo con capitalizzazione degli interessi maturati in 15 anni: € 386.043,24
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differenza nei 15 anni: € 225.961,05
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QUANDO È POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO DEGLI INTERESSI INDEBITAMENTE PAGATI?
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Il rimborso può essere ottenuto:
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per interessi anatocistici pagati successivamente al 1952;
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se il rapporto di cc è ancora in essere ed è stato acceso prima del 2000;
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se il conto è stato chiuso da meno di 10 anni;
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se il conto ha presentato saldi passivi.