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Studio Commercialista Campo
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La disciplina contabile e fiscale dei costi per la realizzazione del sito internet
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Il sito internet rappresenta ormai un’esigenza imprescindibile per aziende e professionisti la cui realizzazione ed implementazione può comportare il sostenimento di costi che possono essere significativi.
In linea generale la capitalizzazione dei costi dovrà essere effettuata solo se sono soddisfatti i requisiti richiesti dall’OIC 24 ovvero nel caso in cui sia rinvenibile un’utilità futura e sia stimabile, con ragionevole certezza, la loro recuperabilità; tuttavia la capitalizzazione non deve essere effettuata sempre e comunque, ma va tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche del sito.
Se il sito ha soltanto una funzione di promozione dell’attività dell’azienda (“sito vetrina”) e di “necessaria” presenza sul web, i costi sostenuti per la sua realizzazione dovranno essere considerati alla stregua di spese di pubblicità e imputati nel conto economico dell’esercizio di sostenimento.
Qualora invece si tratti di un sito di “e-commerce”, funzionale all’effettuazione di vendite di beni o servizi sul web, i costi per la sua realizzazione saranno capitalizzabili, iscrivibili nella voce B.I.3 tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” ed ammortizzabili con riferimento alla residua possibilità di utilizzo.
Da un punto di vista fiscale la deducibilità delle quote di ammortamento è regolata dall’art. 103 comma 1 del Tuir che stabilisce che tali quote possono essere dedotte in misura non superiore al 50% del costo, quindi con un periodo minimo di ammortamento fiscale pari a due anni.
Solo nella particolare ipotesi che le spese per la realizzazione del sito di e-commerce possano essere configurate come un’espansione dell’attività aziendale verso direzioni mai intraprese allora tali spese potranno essere capitalizzate, previo consenso, ove esistente, del collegio sindacale, nella voce B.I.1 tra i “costi di impianto ed ampliamento” ed ammortizzate entro un periodo massimo di cinque anni; fiscalmente saranno deducili a seconda dell’impostazione contabile prescelta.
Nel caso in cui il sito realizzato svolga entrambe le funzioni (sia promozionali - “sito vetrina” che di “e-commerce”), come spesso avviene, bisognerebbe invece ripartire il costo sostenuto e trattarlo conseguentemente.
In ogni caso i costi di manutenzione e gestione del sito (costi di rinnovo del dominio, canoni di utilizzo dello spazio web) dovranno invece essere imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
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