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Anatocismo e Usura Bancaria: Termini di prescrizione

L’istituto della prescrizione è disciplinato dall’art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”

Se il contratto prevede una estinzione progressiva del debito (mutuo, leasing, finanziamento chirografario, cessione del quinto etc.) la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre senza alcun dubbio dalla data di pagamento dell’ultima rata.

Se, al contrario, il contratto consente la ricostituzione del debito mediante una serie di atti di segno contrario come prelevamenti e versamenti  (aperture di credito in conto corrente, anticipazioni su crediti commerciali, factoring, carte revolving etc.), l’individuazione del  dies a quo richiede una più approfondita analisi a causa della sentenza n. 24418 del 2010: essa subordina la decorrenza della prescrizione in relazione alla presenza e al rispetto del limite di fido concesso dall’Istituto, definendo altresì i concetti della “rimessa solutoria” della “rimessa ripristinatoria”.

 

Dal punto di vista terminologico, una rimessa (cioè una qualsiasi forma di versamento sul conto: contanti, assegno, bonifico, giroconto ecc.) è solutoria se alla data della rimessa stessa il saldo del conto eccede il limite del fido, pertanto la “solutorietà” indica il rientro da un debito non concesso contrattualmente; al contrario una rimessa è ripristinatoria se alla data in cui viene effettuata il saldo del conto è compreso entro il limite dell’affidamento, quindi la sua etimologia indica la volontà di “ricostituire”, “ripristinare” il fido per i successivi utilizzi.

Esempio

Si supponga che una apertura di credito in c/c, con affidamento di € 1.000, sia stata estinta nel 2010, e che in data 31/12/2001 siano state addebitate competenze illegittime per € 100; in data 05/01/2002, quando il conto rappresentava uno scoperto di € 1.200, viene versato un assegno di € 500; in tal caso la parte dell’assegno che copriva gli € 100 di competenze è da considerarsi una rimessa solutoria in quanto il saldo del conto violava il limite del fido. Se, invece, il saldo al 05/01/2002 rappresentava uno scoperto più basso dell’affidamento (per esempio €  800) la medesima rimessa è da considerarsi di tipo ripristinatorio.

Detto ciò, la sentenza 24418/2010 differenzia la decorrenza della prescrizione in base alla natura della rimessa:

- gli addebiti illegittimi seguiti da una rimessa solutoria si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di esecuzione della rimessa;

- gli addebiti illegittimi seguiti da una rimessa ripristinatoria si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di chiusura del rapporto.

 

Riguardo all’esempio precedente si può concludere che nel primo caso (scoperto di € 1.200) l’azione di ripetizione si è prescritta il 05/01/2012, mentre nel secondo caso (scoperto di € 800) l’azione si prescriverà nel 2020.

La più recente sentenza n. 4518/2014 della stessa Cassazione, pur ribadendo l’orientamento del 2010, ha, però, stabilito che le rimesse si presumono sempre ripristinatorie, e sta alla banca dimostrare il contrario, in modo puntuale e tempestivo; in modo puntuale perché non basta una semplice e generica invocazione della prescrizione, ma occorre dimostrare analiticamente quali rimesse sono solutorie e quali non lo sono; in modo tempestivo in quanto l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata nei termini obbligatori di risposta al reclamo, in quanto essa non sarebbe più producibile in futuro. Naturalmente questi vincoli spostano il baricentro della tutela verso il Cliente, in quanto neanche per gli Istituti più organizzati è facile predisporre una documentazione probatoria che risponda ai requisiti della sentenza.

In definitiva, se una apertura di credito è stata cessata meno di dieci anni fa, è molto probabile che gli addebiti illegittimi più antichi (soprattutto nel caso dell’anatocismo perpetrato fino al 2000) siano recuperabili indipendentemente dal fatto che essi siano stati effettuati intra o extra fido.

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