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Studio Commercialista Campo

USURA BANCARIA

Cos'è e come si rileva l'usura bancaria?
La fattispecie base dell'usura bancaria si caratterizza per la mera predeterminazione normativa di un tasso soglia, per ogni tipologia di finanziamento e operazione di credito, al di sopra del quale l'interesse diventa usurario e questa fattispecie viene definita usura oggettiva.
Nell'usura oggettiva vi è l'assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato. Il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, previsto nella fattispecie dell'usura delineata dall'art. 644 c.p. in vigore fino al 1996, infatti, non è più richiesto affinché si perfezioni il reato e vale solo come circostanza aggravante.
La materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, la quale ha altresì modificato l’art. 644 c.p. che disciplina il reato di usura, nonché dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del D.L. 70/2011.
La L. 108/96 è stata introdotta per sanzionare la condotta di chi (banche ed operatori finanziari), a fronte di operazioni di erogazione di credito, applichi “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” superiori ad un tasso limite determinato dalla stessa legge (Tasso Soglia d’Usura ).
Ricapitolando:
Il tasso di usura o usuraio è un tasso d’interesse più alto del cosiddetto “tasso soglia”.
La Banca d’Italia stabilisce, con cadenza trimestrale, il valore del tasso massimo d’interesse, denominato “tasso soglia”, che le banche possono applicare ai loro clienti, sia quando gli stessi richiedano un mutuo, sia un prestito, sia un affidamento in conto corrente.
Quando avviene il superamento del tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia, si verifica un caso di usura bancaria; in questa circostanza, i clienti che l’hanno subita possono richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
COME AVVIENE IL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
La Banca d’Italia rileva periodicamente il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) applicato dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela per le diverse classi di categorie omogenee.
La rilevazione avviene 4 volte l'anno (trimestralmente):
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1° gennaio - 31 marzo;
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1° aprile - 30 giugno;
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1° luglio - 30 settembre;
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1° ottobre - 31 dicembre.
La rilevazione viene comunicata dalla Banca d’Italia al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che provvede alla pubblicazione periodica sulla Gazzetta Ufficiale.
Per i rapporti stipulati fino al 30 giugno 2011 il tasso soglia il cui superamento implica usura bancaria è dato dal TEGM aumentato del 50%: TASSO SOGLIA = TEGM + 50%
Per i rapporti stipulati dal 1° luglio 2011, il D.L 70/2011 (Decreto Sviluppo del Governo Berlusconi), convertito nella legge 106/2011, ha modificato i criteri di determinazione del tasso soglia: TASSO SOGLIA = (TEGM + 25%) + 4
In buona sostanza, la soglia di usura viene calcolata aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori 4 punti percentuali.
In ogni caso, il Decreto prevede che la differenza tra il tasso soglia e il TEGM non può essere superiore a 8 punti percentuali.
Con il nuovo criterio, quindi, è stata aumentata la forbice tra il TEGM e il tasso soglia, avvantaggiando in maniera inequivocabile le banche.
USURA BANCARIA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA
La giurisprudenza in materia bancaria ha individuato due fattispecie di usura: usura originaria e sopravvenuta.
Usura bancaria originaria: si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.
Quindi, per la determinazione dell'usura, occorre fare riferimento alla sottoscrizione del contratto.
Se il tasso soglia è violato, si applica l'art. 1815 c.c., che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: l'erogazione di credito diventa in sostanza a titolo gratuito e il mutuatario o correntista può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.
L'usura bancaria sopravvenuta, invece, si verifica quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perchè stipulato prima della L. 108/1996 o perchè conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto.
In caso di usura sopravvenuta è possibile ottenere la restituzione solo degli interessi eccedenti il tasso soglia del trimestre.